Titoli di studio per concorsi di archivista nelle amministrazioni pubbliche

Titoli di studio per concorsi di archivista nelle amministrazioni pubbliche


Quali diplomi di laurea possono essere richiesti in selezioni pubbliche per archivisti?

Si è constatato che abbastanza frequentemente nei bandi per l’assunzione di archivisti vengono richiesti titoli di studio non più esistenti nel contesto dei vigenti ordinamenti universitari (vecchie lauree quadriennali) o comunque esistenti (come lauree triennali e specialistiche/magistrali), ma con contenuti formativi assolutamente diversi dalle precedenti.

Queste inesattezze possono arrecare danno alle amministrazioni che bandiscono, in quanto si aspettano di trovare personale già formato e si ritrovano viceversa di fronte a laureati di tutt’altro settore. Si segnalano di seguito quali lauree sono finalizzate alla formazione per la carriera archivistica.

Fino al 1999 era in vigore l’ordinamento didattico universitario che prevedeva l’esistenza di lauree quadriennali di carattere “generalistico” (ad esempio, “Lettere”, “Filosofia”, “Giurisprudenza”, “Scienze politiche”, “Materie letterarie”, “Lingue”, “Storia”: si citano di proposito quelle che davano accesso alla carriera di archivisti di Stato). La preparazione veniva specializzata dalle Scuole annesse agli Archivi di Stato che rilasciavano, dopo un corso di durata biennale, un diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, richiesto dal dpr 1409/1963, art. 31 per i direttori delle separate sezioni d’archivio previste dall’art. 30 del medesimo dpr (entrambi si allegano per comodità). Stessa funzione svolgevano le Scuole di specializzazione attive in alcune Università o dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari di Roma. Prima della riforma del 1999 erano funzionanti alcuni corsi di laurea quadriennali specifici di “Beni culturali” (Università di Viterbo, di Udine, di Urbino), che al loro interno potevano avere diplomi di laurea in archivistica e biblioteconomia.

Nel 1999 il decreto MIUR n° 509, recependo i principi europei sull’ordinamento degli studi superiori, ha riformato l’ordinamento didattico delle Università, adeguandolo a quello dell’Unione secondo i principi denominati del “processo di Bologna”. Questi ultimi prevedono che la formazione superiore sia articolata in più livelli e orientata a una professionalizzazione spesso precoce e che il carico didattico degli studenti sia quantificato in crediti (cfu), in modo da consentire la comparabilità dei titoli in ambito europeo. Dal 1999 le università italiane possono rilasciare cinque tipologie di titoli:

  1. laurea di primo livello di durata triennale (180 cfu)
  2. laurea di secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica/Laurea Magistrale): 120 cfu
  3. dottorato di ricerca della durata di tre anni;
  4. specializzazione post LS/LM di durata biennale (120 cfu)
  5. Master di primo o di secondo livello, rispettivamente di durata annuale (60 cfu) o biennale (120 cfu), al quale si accede dopo la laurea rispettivamente di primo o secondo livello.

Il decreto 509/1999 stabilisce alcuni principi innovativi, parzialmente recepiti anche dal decreto 270/2004:

  • non esiste più il concetto di durata legale del corso di studio, come nella normativa precedente: una volta acquisiti i cfu previsti lo studente può conseguire il titolo
  • il MIUR ha predisposto un elenco delle classi di laurea (triennale e specialistica) e “griglie” ministeriali all’interno delle quali ciascun ateneo disegna le offerte formative, depositate in un’apposita banca dati ministeriale
  • alla laurea specialistica si accede solo se si è in possesso di laurea triennale coerente (nel successivo decreto 270/2004 tale principio è stato attenuato).

Le classi all’interno delle quali si possono formare gli archivisti sono:

per le lauree triennali:

–        Classe 13 – Scienze dei beni culturali [ma solo il curriculum espressamente dedicato all’archivistica]

–        Classe 38 – Scienze storiche [curricula specifici]

–        Classe 41 – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali [ma solo i curricula espressamente dedicati all’archivistica]

per le lauree specialistiche:

–        Classe 5/S Archivistica e biblioteconomia (curriculum per archivisti)

Il decreto MIUR 270/2004 conferma nella sostanza il decreto precedente, innovando solo la denominazione delle lauree di secondo livello (laurea magistrale) e richiedendo maggior rigore nella programmazione delle singole sedi.

Sono state ridefinite le classi di laurea. Quelle all’interno delle quali si possono formare gli archivisti sono:

per le lauree triennali:

–        Classe 1 – Beni culturali [ma solo il curriculum espressamente dedicato all’archivistica]

–        Classe 38 – Scienze storiche [curricula specifici]

per le lauree magistrali:

–        Classe 5/M Archivistica e biblioteconomia (curriculum per archivisti)

I laureati in altre classi di laurea possono essere ammessi ai concorsi pubblici per posti di archivisti solo se hanno fatto una tesi in archivistica o se sono in possesso di adeguata formazione aggiuntiva, conseguita attraverso Master universitari e Scuole di specializzazione oppure attraverso le Scuole di archivistica del Ministero per i beni e le attività culturali (delle quali è in corso la riforma del regolamento). Infatti, l’art. 61 del DPR 445/2000 (che pure si allega per comodità) richiede per chi dirige il servizio archivistico precisi requisiti professionali e un’adeguata formazione.

Proprio in considerazione delle esigenze di sempre maggiore competenza richiesta alle amministrazioni locali, riconosciuta e richiesta anche dalla vigente normativa sul pubblico impiego (art. 7, comma d) del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, modificato dall’art. 46 comma 1 della legge 133/2008), l’orientamento dei docenti di archivistica è di rinforzare il più possibile le lauree magistrali e le altre offerte formative di livello superiore.

 

Allegati

DPR 30 settembre 1963, n. 1409

Articolo 30 – Obblighi degli enti.

Gli enti pubblici hanno l’obbligo di: a) provvedere alla conservazione e all’ordinamento dei propri archivi; b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall’art. 35; c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l’inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all’archivio di Stato competente per territorio e un’altra all’archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d’archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto; d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22. Per l’attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d’archivio.

Articolo 31 – Direzione delle sezioni separate d’archivio.

La Direzione delle sezioni separate d’archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorché si tratti di: a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario; b) archivi delle Provincie; c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; d) consorzi di cui al secondo comma dell’art. 30; e) archivi che il Ministro per l’interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.

 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 61 – Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è’ posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all’articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.